Statuto

Statuto veterani pompieri


I. RAGIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO

Articolo 1
Sotto la denominazione "Società Veterani Pompieri di Lugano e Dintorni"  il 17 marzo 1942 venne fondata a Lugano una società apolitica e aconfessionale, avente lo scopo di raggruppare tutte quelle persone che appartennero quale membro attivo ad un Corpo Pompieri e, di promuovere e mantenere lo spirito di collegialità, camerateria, concordia e solidarietà fra i soci e le sezioni consorelle del Cantone. La Società non persegue fini di lucro.

Articolo 2
La Società ha sede a Lugano presso la Caserma  Civici Pompieri e ha durata illimitata.

II. MEMBRI

Articolo 3
Possono aderire alla Società, senza alcun diritto di voto, in qualità di soci sostenitori o simpatizzanti:
- le persone di ambo i sessi estranei all'attività pompieristica ;
- le società ed altri enti aventi altre attività.

 Si acquista la qualità di socio con una richiesta scritta.

Si perde la qualità di socio:
a) con una dichiarazione scritta di recesso
b) per le persone giuridiche con lo scioglimento delle stesse
c) con l'esclusione da pronunciarsi dal Comitato direttivo quando un socio faccia atti contrari al fine della Società. Il socio espulso ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea Generale.
d) per radiazione a seguito del mancato pagamento di più tasse annuali
e) per decesso.

Articolo 4
L'Assemblea Generale, su proposta del Comitato direttivo, può nominare soci onorari, quelle persone che cooperano tanto moralmente quanto materialmente allo sviluppo della società.

Articolo 5
La tassa sociale è fissata dall’Assemblea per tutti i soci ad eccezione di quelli onorari che ne sono esenti.

III. ORGANIZZAZIONE

Articolo 6
Gli organi della Società sono:
a) l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci
b) il Comitato direttivo
c) i revisori dei conti

Assemblea Generale Ordinaria

Articolo 7
Sono di competenza dell'Assemblea Generale:
a) l'approvazione e la modifica dello statuto
b) la nomina del presidente e dei membri del Comitato direttivo direttivo
c) la nomina dei revisori dei conti
e) la nomina di soci onorari su proposta del Comitato direttivo direttivo
f) la decisione sullo scioglimento della società.

Articolo 8
L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata una volta all'anno in primavera. La convocazione di un' Assemblea  straordinaria può essere richiesta dal Comitato direttivo o da almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 9
Ogni socio, che non sia sostenitore o simpatizzante, ha diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare, mediante procura scritta, da un altro socio. Nessuno può rappresentare più di un socio.

 Articolo 10
L'Assemblea Generale Ordinaria , in occasione delle nomine statutarie, designa un presidente del giorno e due scrutatori. Il segretario redige il verbale. Le votazioni avvengono per alzata di mano e le delibere dell'Assemblea sono valide tenendo conto della maggioranza, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Comitato direttivo

Articolo 11
Il Comitato direttivo si compone da 6 a 9 membri, nominati dall'Assemblea Generale per la durata di 3 anni e sono rieleggibili La designazione delle cariche, a parte quella del presidente, avviene all'interno del Comitato direttivo stesso.

Il Comitato direttivo è composto da:
1. presidente
1. vice presidente
1. segretario
1. tesoriere
X. membri (max 5)

La carica di segretario e di tesoriere può essere assunta dalla medesima persona.

Articolo 12

Il presidente o in mancanza di questo, il vice-presidente con il segretario rappresenta la società davanti a terzi e firmano validamente gli atti sociali. Il tesoriere amministra i fondi della società e tiene la contabilità.

Revisori

Articolo 13
L'Assemblea Generale nomina per la durata di 3 anni due revisori. Quali revisori possono essere designati anche non soci o una società fiduciaria.

IV. FINANZE

Articolo 14
I revisori devono verificare i conti della società in ossequio alle disposizioni legali e darne rapporto scritto all'Assemblea Generale.

Articolo 15
La società fa fronte ai suoi impegni mediante:
a) le tasse sociali
b) i contributi di terzi e proventi diversi
c) gli interessi sul capitale.

Articolo 16
Per obblighi della società risponde solamente il capitale sociale, restando perciò esclusa ogni responsabilità individuale di ogni membro del Comitato direttivo.

Articolo 17
Ai membri del Comitato direttivo, alfiere, vice alfiere, o soci, incaricati di rappresentare ufficialmente la società, sarà corrisposta un’idennità adeguata alle spese sopportate.

V. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 18
Lo scioglimento o fusione con altre società a scopo similare può essere deciso solo dall'Assemblea Generale Ordinaria, o da un'assemblea straordinaria e necessitano i 2/3 dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento della società il capitale sociale viene consegnato al Comando dei Civici pompieri di Lugano e resterà di sua proprietà se nel termine di due anni non si costituisse un'altra società avente i medesimi scopi di quella sciolta.

VI. TITOLO FINALE

Le convocazioni ai soci e gli inviti per l'Assemblea Generale Ordinaria avvengono a mezzo lettera semplice spediti almeno 15 giorni prima.

Il vessillo in dotazione alla società, se richiesto, dovrà presenziare a manifestazioni ufficiali, onoranze funebri dei soci e ad altre eventuali richieste.

Il presente statuto abroga e sostituisce quello precedente ed è stato accettato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci tenutasi il 23 aprile 2006 a Paradiso.

Il Presidente
Rinaldo Kümin        

Il Segretario
Franco Fedele